Quando l’assemblea condominiale delibera, a maggioranza, di promuovere una causa contro terzi o di resistere a una domanda giudiziale, il singolo condomino che non condivide la scelta può tutelarsi manifestando formalmente il proprio dissenso.
Ma è sufficiente far annotare a verbale il proprio voto contrario? Oppure è necessario inviare una comunicazione formale all’amministratore?
Cosa prevede la legge
L’articolo 1132 del Codice civile stabilisce che il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità rispetto alle conseguenze economiche della lite (in caso di soccombenza), notificando il proprio dissenso all’amministratore entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione.
La norma parla di “notifica”, ma la giurisprudenza ha chiarito che il termine non va inteso in senso tecnico-processuale: non è necessario l’intervento di un ufficiale giudiziario. È sufficiente, ad esempio, una raccomandata A/R oppure una PEC inviata all’amministratore.
È valida la sola annotazione nel verbale?
Secondo un orientamento espresso anche dal Tribunale di Roma (sentenza 31 marzo 2020, n. 5573), nulla vieta che il condomino, subito dopo l’approvazione della delibera, dichiari formalmente il proprio dissenso direttamente in assemblea, chiedendo che tale dichiarazione, indirizzata all’amministratore, venga riportata a verbale. In questo caso, la verbalizzazione può essere ritenuta idonea a soddisfare il requisito previsto dall’art. 1132 c.c.
Attenzione: il solo voto contrario non basta. È importante però distinguere: il semplice voto contrario alla delibera non equivale automaticamente a dissenso ai sensi dell’art. 1132 c.c. Il dissenso deve essere espresso in modo chiaro e con la finalità specifica di separare la propria responsabilità dalle conseguenze della lite. Inoltre, il presidente dell’assemblea potrebbe anche rifiutarsi di inserire nel verbale una dichiarazione formulata in termini non appropriati o non pertinenti.
Per evitare contestazioni, è consigliabile, anche se si è già espresso dissenso in assemblea, inviare comunque all’amministratore, entro 30 giorni, una comunicazione formale (PEC o raccomandata A/R) con cui si dichiara espressamente di volersi avvalere dell’art. 1132 c.c. Si tratta di una semplice formalità che può evitare incertezze interpretative e future contestazioni in caso di esito negativo della causa.
Nel contenzioso condominiale la differenza la fa la gestione: informazione chiara, verbali precisi, assistenza tempestiva e tutela degli interessi di tutti i condomini. Gestioni Immobiliari Integrate: competenza giuridica, rigore amministrativo, serenità per il tuo condominio. Contattaci per un preventivo su misura!
Copyright © 2026 | Spazio3 Architettura srl p.iva 04287180964 - Tutti i diritti riservati. | Dev: Sir Italia Core srl
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo messaggio è stato inviato.