Il nuovo amministratore può cambiare i fornitori del condominio senza delibera?

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NOV/25
Il nuovo amministratore può cambiare i fornitori del condominio senza delibera?

Il nuovo amministratore può cambiare i fornitori del condominio senza delibera?

Quando cambia l’amministratore, spesso ci si chiede se possa sostituire di propria iniziativa i fornitori che si occupano dei servizi condominiali: pulizie, manutenzione del verde, piccoli interventi, manutentori tecnici, ecc. La risposta, salvo indicazioni specifiche dell’assemblea, è sì. Questo perchè la legge assegna all’amministratore il compito di occuparsi della gestione ordinaria del condominio (art. 1130, numeri 1 e 2, Codice civile), tra cui rientrano:

  • manutenzione ordinaria dell’edificio e delle parti comuni,
  • affidamento dei servizi essenziali,
  • scelta dei professionisti necessari al funzionamento quotidiano del condominio.

Per questo motivo, i contratti stipulati dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni sono vincolanti per tutti i condòmini (art. 1131 Codice civile), anche senza una preventiva delibera anche se questo non significa che l’assemblea sia esclusa dalle decisioni.

I condòmini mantengono infatti un potere di controllo in sede di approvazione del consuntivo:

  • verificano le spese sostenute dall’amministratore,
  • possono esprimere contrarietà alla scelta dei fornitori,
  • possono deliberare il ritorno al precedente fornitore o l’indicazione di uno nuovo.

Per modificare le scelte dell’amministratore, l’assemblea dovrà deliberare secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice civile.

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