Quando cambia l’amministratore, spesso ci si chiede se possa sostituire di propria iniziativa i fornitori che si occupano dei servizi condominiali: pulizie, manutenzione del verde, piccoli interventi, manutentori tecnici, ecc. La risposta, salvo indicazioni specifiche dell’assemblea, è sì. Questo perchè la legge assegna all’amministratore il compito di occuparsi della gestione ordinaria del condominio (art. 1130, numeri 1 e 2, Codice civile), tra cui rientrano:
Per questo motivo, i contratti stipulati dall’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni sono vincolanti per tutti i condòmini (art. 1131 Codice civile), anche senza una preventiva delibera anche se questo non significa che l’assemblea sia esclusa dalle decisioni.
I condòmini mantengono infatti un potere di controllo in sede di approvazione del consuntivo:
Per modificare le scelte dell’amministratore, l’assemblea dovrà deliberare secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 del Codice civile.
Gestisci meglio il tuo condominio con GESTIONI IMMOBILIARI INTEGRATE
Copyright © 2025 | Spazio3 Architettura srl p.iva 04287180964 - Tutti i diritti riservati. | Dev: Sir Italia Core srl
LASCIA UN COMMENTO
Il tuo messaggio è stato inviato.