Nel mondo dell’amministrazione condominiale, tollerare la morosità può costare caro. Due recenti pronunce dei Tribunali di Messina e Nocera Inferiore ribadiscono con forza un principio fondamentale: l’amministratore che non si attiva per recuperare i crediti dai condòmini morosi può essere revocato e persino ritenuto responsabile per danni economici subiti dal condominio.
Revoca per inerzia: il caso di Messina (ordinanza pubblicata il 16 luglio 2025)
Il Tribunale di Messina ha accolto la richiesta di revoca di un amministratore che, pur garantendo la continuità dei servizi essenziali, non aveva intrapreso azioni esecutive contro i morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, come previsto dall’art. 1129 del Codice civile. Il ritardo nella presentazione del rendiconto e la mancata esecuzione di una delibera assembleare che imponeva di agire per il recupero dei crediti hanno aggravato la sua posizione, portando il giudice a parlare di gravi irregolarità.
Responsabilità per danni: il caso di Nocera Inferiore (1975/2025)
Anche il Tribunale di Nocera ha trattato con severità l’inerzia dell’amministratore uscente, ritenendolo responsabile dei danni patrimoniali causati al condominio. Non aveva sollecitato i debitori, né inviato diffide o avviato azioni legali, aggravando così la situazione debitoria dell’ente. L’omissione, hanno stabilito i giudici, rappresenta una violazione del mandato fiduciario e un comportamento colposo che può portare a un risarcimento economico.
Il dovere di attivarsi tempestivamente
Queste sentenze mettono in luce una verità spesso sottovalutata: l’amministratore non ha margini di discrezionalità nell’affrontare la morosità. Ha il dovere legale e professionale di agire in modo tempestivo, documentato e trasparente, per tutelare l’interesse collettivo dei condòmini in regola. Recuperare le morosità non è quindi un’opzione, ma un dovere!
Cosa prevede la legge a tutela del Condomino:
Art. 1129 c.c. – L’amministratore deve agire per il recupero delle quote entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
Art. 1130 c.c. – Deve presentare il rendiconto entro il medesimo termine;
Art. 1710 c.c. – Deve adempiere al mandato con diligenza e nell’interesse del mandante (il condominio);
Art. 1176 c.c. – Il professionista risponde anche per negligenza;
Se noti ritardi nel recupero delle quote o nella presentazione del rendiconto, chiedi chiarimenti per iscritto e valuta insieme agli altri condòmini se ci siano gli estremi per una revoca o un’azione di responsabilità. Il ruolo dell’amministratore non è solo quello di gestire, ma di tutelare il condominio. Se questo non accade, è importante agire per tempo.
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