Quando un amministratore di condominio cessa dall’incarico per revoca, mancanza di millesimi per la nomina, dimissioni o scadenza del mandato senza che sia stato nominato un successore, entra in vigore il principio della prorogatio imperii. Questo meccanismo, previsto dall’articolo 1129, comma 8, del Codice Civile, consente all’amministratore uscente di continuare a occuparsi della gestione condominiale fino alla designazione di un nuovo amministratore.
Quali sono i poteri dell’amministratore in prorogatio?
L’amministratore in regime di prorogatio ha il dovere di:
✅Garantire la continuità della gestione, provvedendo alle attività di ordinaria amministrazione, come la riscossione delle quote condominiali e il pagamento delle spese correnti.
✅ Eseguire gli interventi urgenti, al fine di tutelare gli interessi del condominio ed evitare danni o disservizi.
Diversamente, l’articolo 1135, comma 2, del Codice Civile stabilisce che l’amministratore non può disporre interventi di manutenzione straordinaria, a meno che non siano strettamente urgenti. In questi casi, deve comunque riferire alla prima assemblea utile per la ratifica della spesa. Per tutti gli altri interventi straordinari non urgenti, sarà necessario un mandato esplicito da parte dell’assemblea o l’attesa della nomina di un nuovo amministratore.
In Conclusione
La prorogatio imperii rappresenta un meccanismo di tutela per il condominio, evitando vuoti amministrativi e garantendo la gestione delle attività essenziali. Tuttavia, l’amministratore in prorogatio ha poteri limitati e, per decisioni straordinarie non urgenti, resta fondamentale l’intervento dell’assemblea o del nuovo amministratore.
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