La vendita di un bene comune in un condominio solleva spesso la questione su come ripartire il ricavato. In generale, il ricavato della vendita di un bene comune viene suddiviso tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Tuttavia, quando un condòmino possiede solo la nuda proprietà di un immobile e l'usufrutto è detenuto da un altro soggetto, la ripartizione del ricavato riguarda anche l'usufruttuario.
Nel caso in cui il nudo proprietario venda un bene comune, come un appartamento condominiale, la quota spettante alla nuda proprietà dovrà essere suddivisa tra il nudo proprietario e l'usufruttuario. La ripartizione tra i due soggetti avviene sulla base di un valore determinato da una specifica tabella che calcola il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà. Tali valori sono legati all’età dell'usufruttuario e sono regolati dai coefficienti stabiliti nel prospetto allegato al Decreto Legislativo 139/2024, confermato dal Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 27 dicembre 2024.
Per calcolare correttamente la quota spettante all'usufruttuario e al nudo proprietario, occorre fare riferimento alla tabella di ripartizione che varia a seconda dell’età dell'usufruttuario. Questo sistema consente di attribuire la giusta parte del ricavato a ciascuno in modo equo, tenendo conto delle specifiche condizioni di ciascun diritto (usufrutto e nuda proprietà).
In sintesi, quando si vende un bene comune di proprietà condominiale in cui esiste un usufrutto, il ricavato dovrà essere diviso tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, con l’importo spettante a ciascuno determinato dalla tabella di valori proporzionali all’età dell'usufruttuario.
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