Dal 1° gennaio 2024, vendere un immobile entro dieci anni dalla conclusione di lavori agevolati con il Superbonus può comportare il pagamento di una tassa sulla plusvalenza. L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta n. 208/2024, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali di questa nuova normativa, introdotta con la Legge di Bilancio 2024.
Chi è colpito dalla nuova tassazione?
La norma riguarda chi vende un immobile su cui sono stati effettuati interventi Superbonus, anche se limitati alle parti comuni condominiali. Sono escluse le vendite di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte del periodo considerato.
Come si calcola la plusvalenza?
La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto o costruzione, con alcune particolarità:
L’opzione per l’imposta sostitutiva
Chi vende può optare, al momento del rogito, per un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, invece della tassazione ordinaria IRPEF, spesso meno conveniente.
Casi specifici chiariti dall’Agenzia
Se l’immobile è stato ricevuto in parte per successione e in parte per acquisto, la tassazione si applica solo alla quota acquistata.Anche per immobili acquisiti per usucapione, la plusvalenza viene calcolata in base al valore risultante dalla sentenza.
In conclusione, la nuova normativa sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili su cui sono stati effettuati interventi Superbonus introduce importanti novità per i contribuenti a partire dal 1° gennaio 2024. È fondamentale conoscere le specifiche modalità di calcolo della plusvalenza, le esenzioni previste e la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva per gestire al meglio gli obblighi fiscali. Per evitare incorrere in sanzioni o errori nella dichiarazione, è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti che possano fornire consulenza personalizzata in base al caso specifico.
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